Lavoro a videoterminale

Il Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali” del d.lgs. 81/08 apporta delle interessanti novità a tutela dei lavoratori addetti all’uso di videoterminali in modo sistematico o abituale, ove raggiungano la soglia delle venti ore settimanali. Nel conteggio di tale “monte-ore” andranno detratte le pause e le interruzioni stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale o che comunque dovranno avere una cadenza di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Per il calcolo dei tempi di interruzione non saranno computabili nemmeno le pause all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro né i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare la postazione. La pausa, infatti, è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Quanto alla specifica sorveglianza sanitaria si prevede che detta debba avere particolare riferimento sia ai rischi per la vista e per gli occhi sia ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico, e, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa, stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo dovrà essere biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni o per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Tra gli obblighi del datore di lavoro sul punto, questi, all'atto della valutazione del rischio deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Il datore di lavoro deve, poi, adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui sopra organizzando e predisponendo i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti nell’allegato XXXIV al d.lgs.81/08, inoltre deve curare una specifica informazione e formazione, e, infine, fornire a sue spese, ai lavoratori, i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito dei controlli del medico competente ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

 

Sono esclusi dall’applicazione delle norme commentate i lavoratori che pur operando con videoterminali sono addetti ai posti di guida di veicoli o macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico, alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura o infine alle macchine di videoscrittura senza schermo separato

 

PREMESSA
Il Legislatore ha posto l’attenzione sulle persone che nell’ambito del lavoro utilizzano i videoterminali ( VDT).
Allo stato non è provato con certezza un reale rischio derivante dall’uso del VDT, ma non bisogna dimenticare due aspetti fondamentali che permettono di inquadrare al meglio la questione:
1. l’utilizzo intenso del videoterminale può indurre il lavoratore a mantenere per ore una posizione a volte non corretta e affaticare gli occhi;
2. fra le attività svolte, poche sono quelle in cui il tempo passato al VDT è realmente significativo rispetto al tempo totale dedicato al lavoro: si parla - delle attività di ricerca - dell’utilizzo della rete - delle attività svolte dal personale amministrativo - ecc.
È necessario che i lavoratori adottino le misure necessarie per ridurre al minimo le condizioni “non ottimali” di lavoro avendo come riferimento quanto esplicitato con la presente nota al capitolo “ Misure di prevenzione”.
Ciò posto, per quanto riguarda l’uso di VDT, si intende per (cfr. D. Lgs. 81/08 Art. 173):
 VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
 POSTO DI LAVORO: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera, ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo - macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, i comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
 LAVORATORE: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

 

Che cosa è il lavoro a videoterminale - Definizioni e campo di applicazione

 

Art. 172. Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

 

Obblighi del Datore di Lavoro

Art. 174. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformita' ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.

2. Le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalita' e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita'.

5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Pericoli connessi all'uso di videoterminali


È opportuno sottolineare che, per quanto riguarda la pericolosità delle radiazioni emesse dai videoterminali, queste sono rilevabili solo ad una distanza di pochi millimetri dallo schermo, e non possono pertanto interessare l’operatore.
Inoltre il lavoro a VDT, pur non essendo causa di effetti nocivi irreversibili a breve o lungo termine, può tuttavia evidenziare l’esistenza di disturbi visivi preesistenti; per questo è importante una corretta prevenzione soprattutto per quel che riguarda le visite mediche specifiche.
L’utilizzo del videoterminale, se prolungato, può far emergere disturbi - essenzialmente per l’apparato muscoloscheletrico e per la vista – che sono eliminabili osservando alcune norme di buona pratica.
APPARATO VISIVO
E’ possibile riscontrare una serie di disturbi agli occhi che possono insorgere agli addetti , quali: bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.
Essi sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro rapido affaticamento, causato da:
 errate condizioni di illuminazione
 ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce, con conseguenti abbagliamenti
o eccessivi contrasti di chiaro-scuro

 condizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio aria troppo secca, presenza di correnti d’aria fastidiose, temperatura troppo bassa o troppo alta;
 caratteristiche inadeguate del software (es. rappresentazione insoddisfacente dei caratteri) e del videoterminale (es. sfarfallamento dei caratteri e dello sfondo)
 insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondo
 postazione di lavoro non corretta
 posizione statica e impegno visivo ravvicinato e protratto nel tempo che comporta una forte sollecitazione dei muscoli per la messa a fuoco e la motilità oculare
 difetti visivi, non o mal corretti, che aumentano lo sforzo visivo. E’ importante sottolineare che tali alterazioni insorgono dopo qualche ora di impegno visivo e scompaiono completamente dopo alcune ore;
 l’astenopia più frequente, insorge prima - e in maniera più grave - nei portatori di vizi di rifrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo);
 la prevenzione, effettuata con adeguate misure di carattere ergonomico (per quanto riguarda il posto di lavoro);
organizzativo (15 minuti di riposo oculare ogni due ore di applicazione); sanitario (visite oculistiche e cura di eventuali vizi visivi), consentono di evitare l’eccessivo affaticamento e l’insorgere o l’aggravarsi di disturbi.

APPARATO LOCOMOTORIO
Gli addetti ai videoterminali devono prevenire la possibile insorgenza di:
 disturbi alla colonna vertebrale dovuti ad una errata posizione del corpo e dal restare troppo tempo seduti;
 disturbi muscolari dovuti all’affaticamento ed indolenzimento dei muscoli perché poco irrorati dal sangue per la
posizione contratta statica;
 disturbi alla mano e all’avambraccio (il dolore, l’impaccio ai movimenti, i formicolii alle dita), dovuti alla
infiammazione dei nervi e dei tendini sovraccaricati o compressi a causa dei movimenti ripetitivi rapidi.
Tale quadro interessa particolarmente coloro che presentano patologie pregresse a carico della colonna vertebrale o
degli arti, ed è pertanto evidente l’importanza della prevenzione per impedire la comparsa di danni all’apparato
locomotore. Ciò si attua attraverso misure organizzative (pause); ergonomiche (adeguatezza del posto di lavoro) e
sanitarie (visite preventive e periodiche).

AFFATICAMENTO FISICO O MENTALE
A volte possono verificarsi problemi di affaticamento fisico o mentale che potrebbero essere causati da :
 cattiva organizzazione del lavoro che obbliga all’esecuzione di operazioni monotone e ripetitive per lunghi periodi;
 cattive condizioni ambientali (temperatura, umidità e velocità dell’aria);
 rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione;
 software non adeguato.

 

Caratteristiche della postazione di lavoro e degli ambienti- Ergonomia

TASTIERA
La tastiera deve essere inclinabile e fisicamente separata dallo schermo, per non affaticare braccia e mani. Deve avere
una superficie opaca per evitare i riflessi. Nella scelta del tipo corretto occorre poi tenere conto che:
 il supporto di materiale deve avere bassa riflessione luminosa. I tasti devono avere una superficie concava in modo
da seguire i contorni delle falangette;
 i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro e
non devono cancellarsi per abrasione o a causa dell’uso.
SCHERMO
I requisiti fondamentali dell’immagine visualizzata sullo schermo sono : stabilità e nitidezza; fra le caratteristiche degli
schermi che più di frequente sono indicate quali cause di “sconforto” vi sono infatti:
 contrasto tra sfondo e caratteri;
 capacità di visualizzazione sullo schermo (dimensioni dello stesso e numero di caratteri visualizzati);
 colore e stabilità dell’immagine (sfarfallamento);
 dimensione, la forma e la nitidezza dei caratteri;

presenza di riflessi luminosi. I riflessi dovuti a finestre, superfici vetrate e lampade, possono aumentare
l’inconveniente dell’abbagliamento.
 contrasto nella percezione dell’immagine: la brillanza e/o il contrasto tra caratteri e sfondo dello schermo devono
essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del VDT e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Fondamentale è il contrasto dei caratteri, cioè il rapporto di luminanza tra i caratteri e spaziature. Le immagini con
caratteri brillanti su sfondo scuro (polarità negativa) sono in questo senso una efficace alternativa ai caratteri scuri
su sfondo chiaro. I moderni schermi piatti, nell’adattamento della dimensione dei caratteri possono causare una
perdita di definizione;
 mobilità dello schermo: lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente, per adeguarsi
alle esigenze dell’utilizzatore.
 prevenzione dei riflessi: lo schermo non deve avere riflessi e riverberi; è utile in questo senso, oltre ad una
opportuna disposizione dello schermo rispetto alle fonti di luce, può essere utile utilizzare video a curvatura ridotta.
PIANO DI LAVORO
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
A causa delle differenze nelle caratteristiche morfologiche dell’essere umano, quali ad esempio statura e lunghezza delle gambe, è impossibile stabilire un’altezza ideale del piano di lavoro: è consigliabile la dotazione di un tavolo il cui piano di lavoro possa essere regolato in altezza.
TESTO DA DIGITARE deve essere stabile e regolabile, e collocato in modo da ridurre i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi
SEDILE DI LAVORO: la sedia ergonomica è regolabile in altezza, ha schienale regolabile in inclinazione ed altezza, ha cinque razze di appoggio (meglio se a rotelle) per garantire adeguata stabilità contro rovesciamenti.
Il sedile non deve servire soltanto a mantenere una posizione seduta comoda, ma anche a sgravare dal peso la muscolatura e le vertebre dorsali. L’altezza fisiologicamente adeguata del sedile corrisponde, per ciascun soggetto, alla
distanza, tra ginocchio e pavimento, calcolata a ginocchia piegate con un angolo di 90°.
POGGIAPIEDI: è un accessorio che, in alcuni casi, facilita il comfort.

AMBIENTE
Gli ambienti di lavoro ove ubicare postazioni munite di videoterminale dovrebbero prevedere:
 per quanto riguarda il rumore, l’eliminazione di eventuali problemi di rumore determinati dalle stampanti ad
impatto procedendo alla loro segregazione o insonorizzazione;
 per quanto riguarda il microclima, il lavoro al videoterminale non richiede il rispetto di parametri diversi da quelli
normalmente assunti per il comune lavoro d’ufficio. E’ necessario che nella postazione di lavoro la velocità
dell’aria sia molto ridotta, evitando la presenza di correnti d’aria provenienti da porte, finestre, bocchette di
condizionamento, ventilatori, apparecchiature poste in vicinanza ecc. E’ importante che l’aria non sia troppo secca
 per evitare possibili irritazioni degli occhi. Altrettanta precauzione andrà posta per evitare fonti di calore radiante
poste nelle immediate vicinanze della postazione, quali impianti di riscaldamento, ma anche finestre che possano
essere colpite da irraggiamento solare diretto ecc.;
 per quanto riguarda l’illuminazione, al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti dell’operatore ed
eccessivi contrasti di luminosità la postazione di lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nell’ambiente di lavoro.
L’illuminazione artificiale dell’ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non
schermate la linea tra l’occhio e la lampada deve formare con l’orizzonte un angolo non inferiore a 60°. Va in ogni modo evitato l’abbagliamento dell’operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine.

 

 

Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 177. Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Sorveglianza sanitaria

Art. 176. Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.

5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita' svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

 

Sanzioni

Quanto alle sanzioni previste nel Titolo in esame il d.lgs.81/08 ne prevede varie a seconda dell’articolo violato, esse comunque variano dall'arresto da due a sei mesi o dall’ammenda da euro 1.000 fino ad euro 10.000 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, mentre a carico dei preposti, nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti, variano dall’arresto fino a due mesi o dall’ammenda sino ad euro 1.200.

Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a).

Art. 179. Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).

 

Esercizi di rieducazione visiva - Fonte INAIL


Vi suggeriamo ora di eseguire quotidianamente questa serie di semplici esercizi di rieducazione visiva che vi aiuteranno a prevenire quei fastidiosi disturbi della vista dovuti ad un uso del VDT in condizioni di particolare impegno visivo. Per effetto di questo apprendimento gli occhi si rilasseranno, sbloccando la tensione provocata dall’uso prolungato del videoterminale. La rieducazione richiede principalmente una buona motivazione e costanza nella pratica.



PALMING:
davanti ad una scrivania, coprite gli occhi con le mani ed appoggiate tutto il peso del capo sui palmi delle mani. Restate così per 2 - 3 minuti respirando tranquillamente. Notate come l’oscurità davanti agli occhi diventa man mano più profonda. Si può terminare visualizzando paesaggi naturali e tranquilli. Fatelo spesso per riposare gli occhi. Ogni volta che dovete aspettare il caricamento di una pagina, invece i fissare ansiosamente lo schermo , fate palming. Quest’esercizio sviluppa un senso di calore sull’organo della vista che ha un effetto benefico favorendo il rilassamento della muscolatura intrinseca ed estrinseca dell’occhio.


ALLENAMENTO ALL’ACCOMODAZIONE:
avvicinate ed allontanate dagli occhi una penna (o un qualsiasi oggetto colorato) mentre la osservate. Respirate e battete le palpebre. L’allontanamento e l’avvicinamento alternati di un oggetto determina contrazione e rilassamento del muscolo dell’accomodazione (ciliare) che altrimenti resterebbe contratto nella stessa posizione per troppo tempo causando affaticamento visivo. Inoltre mentre ammiccare con le palpebre facilita la fuoriuscita del film lacrimale che "lubrifica", disinfetta e nutre la cornea, l’esercizio respiratorio ossigena il sangue e conseguentemente anche l’occhio.


SUNNING:
senza occhiali e ad occhi chiusi guardate in direzione del sole per qualche istante. Respirando immaginate davanti a voi una profondità infinita immaginando di assorbire il calore e distribuirlo dentro gli occhi, dietro, e anche verso la nuca. 5 - 10 minuti. Fa molto bene alternarlo con il Palming. Muovete poi gli occhi in grandi cerchi per permettere alla luce di toccare ogni parte della retina.


COORDINAZIONE SPAZIALE:
seguite molto lentamente il contorno di un quadro o qualsiasi altro oggetto, come se lo disegnaste con la punta del naso; alternate oggetti vicini e lontani. Quest’esercizio ha una azione selettiva sulla visione stimolando la messa a fuoco per lontano, contrariamente a quello che accade con l’uso del VDT in cui è impiegata esclusivamente la visione per vicino.


BLINKING (battere le palpebre):
fatelo il più spesso possibile; serve a dare movimento, relax, e per inumidire e pulire la cornea e massaggio agli occhi . Il movimento deve essere leggero, come il battito d’ali di una farfalla. Ma all’inizio può anche essere utile alternare un battito leggero ad un vero e proprio strizzare gli occhi.


COLPO D’OCCHIO (flashing)
Gettare uno sguardo rapidissimo su qualcosa. Chiudere gli occhi e osservare che cosa resta dell’immagine. Sviluppare man mano una più precisa memoria visiva delle cose percepite.
Acquisire questa capacità rende più semplice il processo di elaborazione neurofisiologica della visione riducendo l’affaticamento.

rieducazione7
GODERE DELLA VISIONE SFUMATA
Ridurre l’importanza della nitidezza ai casi in cui è assolutamente necessaria. Imparate a privilegiare nella visione, nell’ordine: il movimento, il colore, la forma e lo sfondo. La nitidezza è necessaria in pochissime situazioni.
Volere ad ogni costo ottenere una elevata nitidezza induce un super-impegno delle strutture oculari impegnate nel fenomeno della "messa a fuoco".

rieducazione8
SBADIGLIARE
Sbadigliando ci si rilassa, ci si ossigena e si inumidiscono gli occhi.
Fatelo spesso, anche se "non vi viene".
Le lacrime ossigenano, disinfettano e lubrificano la cornea. Inoltre il film lacrimale rappresenta un vero e proprio mezzo diottrico, comportandosi come una vera e propria lente di ingrandimento.

rieducazione9
VISIONE NUCLEARE
Non cercate di vedere un volto o un oggetto tutto insieme (= fissare). Esploratelo invece, scandagliatelo muovendo rapidamente la visione concentrata da un particolare all’altro.
In questo modo si impegnano settori diversi della retina consentendone il recupero funzionale.