Valutazione dei Rischi

Che cos'è la valutazione dei rischi - Definizioni

Il D.Lgs 81/08 definisce all'articolo 2 comma 1) lettera q) la valutazione dei rischi come "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza"

Il processo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, con la conseguente stesura dei necessari documenti, è uno degli elementi fondamentali del D.Lgs 81/08 (così come per il suo predecessore, il D.Lgs. 626/94). Essa rappresenta, infatti, l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale e costituisce il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia nella scelta delle attrezzature, delle macchine e delle sostanze utilizzate, sia nella predisposizione e manutenzione dei luoghi di lavoro. Nel fare ciò il datore di lavoro dovrà tenere conto anche dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come ad esempio quelli dovuti allo stress lavoro-correlato o alla tutela delle lavoratrici madri.

La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso l’azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi

 

Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi

Nell’impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La relazione deve fornire indicazioni almeno su:
- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;
- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
- i pericoli ed i rischi correlati;
- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);
- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;
- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:
- degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;
- delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
- dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:
- l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;
- il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo.

Come dare data certa al Documento di Valutazione dei Rischi

 

Soggetti coinvolti nella Valutazione dei Rischi

 

Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi

Sanzioni