Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Capo III - PROTEZIONE DA RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 246. Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Art. 247. Definizioni
l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.