Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81

ALLEGATO IX
Norme di buona tecnica

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

  • UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
  • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
  • CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
  • CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
  • IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
  • ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:

1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.

2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.

Tabella 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette

Un (kV)
Distanza minima consentita (M)
<= 1
3
10
3.5
15
3.5
132
5
220
7
380
7