Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81
ALLEGATO IX
Norme di buona tecnica
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:
1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.
2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.
Tabella 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette
Un (kV) |
Distanza minima consentita (M) |
<= 1 |
3 |
10 |
3.5 |
15 |
3.5 |
132 |
5 |
220 |
7 |
380 |
7 |