Rischio rumore

Il rischio rumore , tutto sommato scoperto recentemente dalla legislazione italiana (con il D.Lgs. 277 del 1991), è all’origine della malattia professionale prevalente, l'ipoacusia.
Mediamente circa un terzo dei lavoratori è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi per almeno un quarto dell’orario di lavoro e dai dati INAIL si evince che l’ipoacusia rappresenta, attualmente, circa la metà dei casi di tutte le malattie professionali denunciate nel ramo industria. E non è a rischio esclusivamente chi lavora nelle industrie pesanti come la cantieristica navale, infatti il rumore può rappresentare un problema in molti ambienti di lavoro, dalle fabbriche alle aziende agricole, dai call center alle sale per concerti.

L’emanazione del Decreto legislativo n. 277 del 1991 ebbe un impatto fortemente innovativo, in quanto affrontava per la prima volta i rischi dovuti all'insorgenza di malattie professionali con tre filoni di grande attualità: l'esposizione al piombo, all'amianto e al rumore.
Ciò ebbe anche un forte impatto sulle aziende perché imponeva degli obblighi specifici, con risvolti di prevenzione concreti ed attuabili, con uno strumento di lavoro di grande valore che era la valutazione del rischio rumore e il conseguente documento, utilizzabile in modo preventivo per limitare l'esposizione dei lavoratori.

Successivamente, con il D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195, che ha abrogato il capo IV del D.Lgs. 277/91 ed ha introdotto nel D.Lgs. 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito, e adesso con il Decreto Legislativo n.81 del 2008, in recepimento della direttiva europea 2003/10/CE, la valutazione del rischio rumore entra a far parte di un processo generale di gestione del rischio ed è parte integrante del documento di valutazione dei rischi sul lavoro. 

IL RISCHIO RUMORE - L'EVOLUZIONE DEI VALORI LIMITE

Decreto Legislativo n. 277/91 - ABROGATO
Fascia di esposizione al rumore
Leq dB(A)
Classe di rischio
< 80 dB(A)
Rischio assente
compreso tra 80 e 85 dB(A)
Rischio basso
compreso tra 80 e 85 dB(A)
Rischio medio
> 90 dB(A)
Rischio elevato

Il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)", entrò in vigore il 1° dicembre 2006.
Questo provvedimento legislativo:

  • abrogava le disposizioni del capo IV del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro";
  • modificava il D.Lgs. 626/94 con l'inserimento del titolo V - bis "Protezione da agenti fisici";
  • introduceva per il rumore, così come era già previsto per le vibrazioni, i "valori di azione" (a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti) e i "valori limite di esposizione" (che non devono mai essere superati) .
Decreto Legislativo n. 195/06 - ABROGATO
Livello di rumore
Lex dB(A)
Definizione
80 dB(A) ppeak 112 Pa (135 dB(C))
Valore inferiore di azione
85 dB(A) ppeak 140 Pa(137 dB(C))
Valore superiore di azione
87 dB(A) ppeak 200 Pa(140 dB(C))
Valore limite di esposizione

 

Decreto Legislativo n. 81/08 - IN VIGORE
Livello di rumore
Lex dB(A)
Definizione
80 dB(A) ppeak 112 Pa (135 dB(C))
Valore inferiore di azione
85 dB(A) ppeak 140 Pa(137 dB(C))
Valore superiore di azione
87 dB(A) ppeak 200 Pa(140 dB(C))
Valore limite di esposizione

 

IL RISCHIO RUMORE - DEFINIZIONI

Il suono è una oscillazione di pressione che si propaga in un mezzo elastico (gassoso, liquido o solido) senza trasporto di materia, ma solo di energia.
.Per rumore si intende un suono che presenti caratteristiche tali, sia come qualità, sia, soprattutto, come intensità, da risultare fastidioso o addirittura dannoso per la salute.
Rumore è quindi un fenomeno acustico, solitamente irregolare, solitamente sgradevole all'orecchio umano. Ciò che differenzia un suono acuto da un suono grave è la frequenza e cioè il numero di oscillazioni o vibrazioni nell'unità di tempo [Hertz - Hz], mentre ciò che differenzia un suono lieve da un suono forte è l'intensità che dipende dalla pressione che l'onda sonora provoca sul nostro orecchio e che si misura in decibel dB(A)

Caratteristiche del suono rumore
Frequenza (f): numero di cicli completi nell’unità di tempo; la caratteristica di un suono, da basso ad acuto, dipende dalla frequenza.
Periodo (T): intervallo di tempo necessario per completare un ciclo; è uguale al reciproco della frequenza: T =1/f.
Lunghezza d’onda: spazio percorso dall’onda in un periodo.
Ampiezza (A): ampiezza dell’onda; è indicativa del livello sonoro.
Velocità di propagazione: nell’aria in condizioni standard di temperatura, umidità e pressione è pari a 344 m/s (1.238 km/h); nell’acqua è di 1.500 m/s e nell’acciaio 5.000 m/s.

Come unità di misura viene utilizzato il decibel (dB); in effetti il dB non è una vera unità di misura, bensì un modo per esprimere una misura.
È possibile in tal modo comprimere la gamma dei rumori in un range compreso tra 0 e 120 dB, ricordando che ogni 3 dB si ha un raddoppio della pressione sonora.
In pratica, se una sorgente sonora produce in un certo punto un livello X, due sorgenti sonore di pari potenza, contemporaneamente in funzione, produrranno un livello X + 3 dB totali.

 

IL RISCHIO RUMORE - VALUTAZIONE

Il rumore deve essere sempre valutato da parte del Datore di Lavoro prendendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

  1. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
  2. i valori limite di esposizione e i valori di azione;
  3. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
  4. gli effetti derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  5. tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  6. le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  7. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
  8. il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
  9. le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
  10. la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito

A seguito di questa prima valutazione il Datore di Lavoro procede alla stima del livello di esposizione dei lavoratori e, qualora ritenga che i valori inferiori d’azione siano superati, misura in modo strumentale i livelli di rumore.

 

LE NOVITA' INTRODOTTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori a rischi fisici, tra i quali il rumore, è disciplinata nel Decreto Legislativo 81/2008 all’interno del Titolo VIII, assieme alla tutela dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, a campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche e microclima.
Le principali novità introdotte in materia di valutazione dell'esposizione a rumore possono essere così sintetizzate:

  • Confermata la necessità di riportare i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione direttamente nel Documento di Valutazione dei Rischi;
  • Possibilità che la Valutazione dei Rischi comprenda una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata;
  • Rinnovo con periodicità almeno quadriennale le valutazioni strumentali;
  • Nella Valutazione dei Rischi si dovrà tenere conto di gruppi di lavoratori particolarmente sensibili, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori;
  • Altra novità riguarda il caso della valutazione dei livelli di rumore in situazioni di variabilità: oltre a ribadire la facoltà, ‘laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia sensibilmente’, di sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale viene affermato che: ‘Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente’
  • Del tutto nuovo l’Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
    1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
    a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
    b) l’informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
    E’ importante anche il comma 2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
  • Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuali l’Art. 193 riporta ‘…1 b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito’. Il termine “esige” sostituisce il più blando “fa tutto il possibile” dell’art. 49-septies del D.Lgs 626/94 e s.m.i.

GLI EFFETTI DEL RUMORE SULL'UOMO

L’orecchio umano è capace di percepire i rumori a partire dai 5 - 10 dB(A), la normale conversazione è compresa tra i 60 e i 70 dB(A), e con frequenze comprese tra 16 e 16000 Hz. Rumori troppo forti possono provocare la lacerazione del timpano ma già a partire da una esposizione sistematica a 80 dB(A) si può avere una riduzione dell'udito. L'ipoacusia è un danno permanente che si aggrava con il prolungarsi dell'esposizione a rumore; sono stati anche dimostrati effetti su altri apparati (digerente, respiratorio etc.), inoltre il rumore è un fattore di stress ed aumenta perciò la stanchezza, fa diminuire la concentrazione e di conseguenza aumentano le possibilità che si verifichi un infortunio sul lavoro.

Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo si dividono in uditivi e extra uditivi a seconda che interessino direttamente l’apparato uditivo o che vadano ad agire sugli altri organi o abbiano effetti psico-sociali.
Gli effetti uditivi sono sostanzialmente modificazioni irreversibili per esposizione protratta al rumore (sordità da rumore) o modificazioni reversibili o irreversibili per trauma acustico acuto.
Un’esposizione ad un rumore estremamente intenso può anche lacerare il timpano producendo una perdita uditiva molto accentuata; un rumore meno elevato, ma pur sempre intenso, determinerà una lesione alle strutture dell’orecchio interno che non riusciranno più a trasmettere in modo completo gli impulsi al cervello.
L’ipoacusia professionale dovuta ad una esposizione cronica a rumori elevati presenta generalmente le seguenti caratteristiche:

  • la sordità è di tipo percettivo, interessa cioè le terminazioni nervose e non le vie di trasmissione meccanica del suono;
  • la perdita dell’udito inizia in modo caratteristico alla frequenza di 4.000 Hz;
  • in uno stadio più avanzato la perdita può estendersi verso le frequenze più alte e più basse;
  • la sordità è sempre bilaterale e simmetrica, irreversibile e progressiva finché vi è esposizione al rischio;
  • in età più avanzata può sovrapporsi sordità legata all’età che, generalmente interessa le frequenze più elevate.

Gli effetti extrauditivi, possibili anche per esposizioni inferiori a quelli considerati dannosi per l’udito, si manifestano anche sulla base di una maggiore o minore sensibilità individuale:

  • sistema nervoso: disturbi dell’equilibrio e del tono psicomotorio, disturbi dell’attenzione e della concentrazione;
  • organo della vista: disturbi del visus, dilatazione della pupilla;
  • apparato gastrointestinale: aumento della motilità gastrointestinale e possibili fenomeni spastici, aumento dell’incidenza di gastroduodeniti ed ulcere;
  • apparato cardio-circolatorio: aumento della frequenza cardiaca, costrizione dei vasi periferici, aumento della pressione arteriosa;
  • apparato respiratorio: aumento della frequenza respiratoria;
  • apparato endocrino: modificazioni nella produzione di ormoni, particolarmente a carico di ipofisi e surrene;
  • altri organi ed apparati: disturbi sul carattere, eccitazione, depressione, nevrosi, disturbi sessuali.

Come conseguenza delle varie sindromi sopra citate, si determinano dei disturbi nella vita di relazione con conseguenze negative sull’attività lavorativa e con notevole incremento del rischio di infortunio.
Non va infine dimenticato che un lavoratore ipoacusico soffrirà particolarmente per lo stato di isolamento, per la difficoltà di comunicazione verbale e sarà ancor più esposto a rischi di varia natura per l’impossibilità di udire segnali di avvertimento o di allarme.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

  • usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
  • non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.