Rischio esposizione a sostanze pericolose
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con il Titolo IX affronta i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori a "sostenze pericolose", ovvero agenti chimici, cancerogeni, mutegeni e a amianto.
Con tale titolo il decreto ricomprende al suo interno quelli che erano i dettami del Decreto Legislativo n. 25 del 2002
“Attuazione della direttiva 98/24/CC sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro” il quale, recependo in Italia la direttiva europea n.24 del 7 aprile 1998, che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, andava ad inserirsi nel corpo del D.Lgs. 626\94, modificandone il titolo VII come “Titolo VII-bis Protezione da agenti chimici”.
Il campo di applicazione del Titolo IX del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è molto esteso, infatti si applica a tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi con particolare attenzione alla produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto o eliminazione e trattamento dei rifiuti.
"Tutto è tossico: dipende dalla dose"
Paracelso (1493-1541)
DEFINIZIONI
Sono classificati come agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
Attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII;
Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
Pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
Rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
La conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze è un elemento indispensabile perché possano essere impiegate limitando il rischio per gli addetti al più basso livello possibile.
Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio, ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:
- il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'articolo 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'articolo 3;
- la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore.
- i simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato.
Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:
- esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
- facilmente infiammabili: che a contatto con l’aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:
- che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:
- che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21°C, ovvero:
- che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, ovvero:
- che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
d. infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e 55°C; - tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
- nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;
- corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
- irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;
- sensibilizzanti: per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dare luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione all’agente produce caratteristiche reazioni come dermatiti o disagi respiratori. Sono sensibilizzanti i principi attivi di diversi farmaci e prodotti di uso comune, come detergenti, cosmetici, tinture, ……
- altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0°C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35°C;
- altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
- tossici per il ciclo riproduttivo: per inalazione, ingestione, o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi, non ereditari, sulla prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili e femminili. Rientrano in questa classificazione agenti, anche questi di uso non comune, come alcuni solventi usati per la produzione di colle e vernici, o come componenti di prodotti sgrassanti;
- pericolosi per l’ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l’ambiente;
- cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- teratogeni: le sostanze che assorbite da donne in gravidanza possono provocare malformazioni dell’embrione;
- mutageni: le sostanze che assorbite dall’organismo possono provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie.
LE FRASI S E LORO COMBINAZIONI
SCHEDA DI SICUREZZA
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:MISURE GENERALI DI TUTELA
Devono essere disponibili le schede di sicurezza aggiornate di tutte le sostanze chimiche presenti, in fase di scelta di un prodotto è opportuno valutare se sia possibile acquistarne altri che, a parità di funzione, abbiano caratteristiche meno nocive o pericolose.I quantitativi di sostanze chimiche pericolose utilizzate e immagazzinate devono essere i minimi compatibili con le varie necessità, i prodotti non più utilizzati smaltiti secondo gli idonei canali.
La cartellonistica di sicurezza deve segnalare i rischi associati alle sostanze chimiche.
Devono essere presenti, qualora sia necessario, adeguate quantità di idonei materiali di assorbimento, inertizzazione e confinamento degli spandimenti di sostanze chimiche.
I recipienti contenenti sostanze chimiche devono essere conservati in apposito locale dotato di mezzi antincendio, separando i vuoti dai pieni ed evitando l’accatastamento alla rinfusa o la conservazione nei locali in cui si effettuano lavorazioni.
Tutti i recipienti devono riportare l’indicazione scritta del nome e del codice numerico del prodotto, della soluzione o del reagente contenuto e dei rischi associati.
E’ necessario che i lavoratori dispongano di idonei dispositivi di protezione individuale, sia per uso corrente che in caso di emergenza.
Nei locali ove si impiegano sostanze chimiche pericolose è necessario valutare la necessità di installare idonei sistemi di captazione vapori, di ricambio aria e attrezzature per docce oculari o lavaggi corporei.
I residui di sostanze chimiche pericolose (solventi e reagenti esausti, tessuti impregnati, fusti vuoti ecc.) devono essere depositati in contenitori atti a evitare sversamenti in apposito locale e smaltiti tramite azienda specializzata.
Durante l’uso di sostanze chimiche pericolose è vietato mangiare, bere e fumare.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
SORVEGLIANZA SANITARIA
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.