Gestione contratti d'appalto
L’art.26 del Decreto Legislativo 81/08 regola gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, ovvero le disposizioni da adottarsi nel caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, al fine di coordinare i rispettivi interventi nel campo della sicurezza.
DEFINIZIONI
Contratto d’appalto: è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compito di un’opera o servizio verso corrispettivo;
Contratto d’opera: è il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio (materiale o intellettuale) con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo della subordinazione verso il committente;
Contratto di somministrazione: contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
In caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda, il Datore di Lavoro si deve mettere in atto una serie di misure preventive e gestionali al fine di limitare al minimo i rischi derivanti dalla presenza in azienda di ditte appaltatri e in particolare:
- verifica dei requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore anche mediante l'acquisizione dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, la dotazione di mezzi ed attrezzature antinfortunistiche, etc.)
- fornire dettagliate informazioni agli appaltatori sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione messe in atto.
- promuove la cooperazione alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed il coordinamento dei relativi interventi, tenendo presente che tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi.
In caso di interferenze fra le attività delle diverse imprese, il datore di lavoro committente dovrà redigere un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze stesse.
Tale documento è allegato al contratto di appalto e ne è parte integrante.
Il D.U.V.R.I. non dovrà tenere conto dei rischi propri dell'appaltatore o dei singoli lavoratori autonomi, così come non dovrà essere redatto in caso di appalti che rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, ovvero nei cantieri temporanei o mobili, per i quali le imprese si doteranno di piano operativo della sicurezza.
Il documento dovrà contenere la stima dei costi della sicurezza legati alla risoluzione delle interferenze di appalto; la stima dovrà essere analitica e per singole voci.