Sicurezza sui luoghi di lavoro
E/09 - Sicurezza sul lavoro, segnalate irregolarità nel correttivo
(Fonte: Edilportale - Paola Mammarella)
Difformità tra testo approvato e parere parlamentare, Governo: frutto del coinvolgimento delle parti sociali
Confronto con le parti sociali e apertura dei controlli ai privati. Sono gli obiettivi che, secondo il Governo, hanno animato la stesura del Decreto Legislativo 106/2009, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 81/2008.
Gli orientamenti sono emersi con l’interrogazione a risposta immediata presentata dall’onorevole PdL Foti in Commissione Lavoro alla Camera.
Lavori preparatori: L’esigenza di modifica e integrazione della norma sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro è stata manifestata dopo un intenso lavoro delle Commissioni Lavoro e Affari Sociali. Che hanno evidenziato i potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.
Proposta: La modifica avrebbe dovuto portare a verifiche effettuate da soggetti preposti entro 30 giorni dalla data della richiesta, passati i quali il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Il testo adottato dal Governo presenta invece qualche variazione. Si specifica che le verifiche periodiche devono essere volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. La prima verifica è effettuata dall’Ispel entro 60 giorni, dopo i quali il datore di lavoro può rivolgersi alle Asl e ad enti pubblici e privati abilitati, che eseguono i controlli successivi entro 30 giorni dalla richiesta.
La difformità di contenuto appare quindi non solo formale, ma anche sostanziale, visto che il Governo si era impegnato a recepire testualmente il parere delle commissioni. Differenza che lascia margini di dubbio su possibili responsabilità degli uffici amministrativi nella fase di stesura del testo.
Nella risposta, il sottosegretario Pasquale Viespoli ha ricordato che in base alla Legge 123/2007 per l'esercizio della delega finalizzata al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la predisposizione di eventuali disposizioni integrative e correttive, è previsto il coinvolgimento di Amministrazioni dello Stato Regioni, Province Autonome, e Parti sociali.
L'attuale formulazione, raggiunta dopo molteplici riunioni,assicura il controllo da parte degli organismi pubblici senza riservare loro tale prerogativa in via esclusiva. Si apre così agli organismi privati, in possesso dei requisiti di legge, la possibilità di effettuare le verifiche periodiche. Riservare la prima verifica all’Ispel significa poi riconoscere la certificata esperienza e competenza dell’ente nei controlli sulle attrezzature di lavoro. Il testo definitivo sarebbe quindi la sintesi dei pareri delle Commissioni e delle diverse istanze manifestate dagli interlocutori coinvolti nella complessa procedura che ha portato all'approvazione.
Replica: Insoddisfatto l’onorevole Foti, secondo il quale la difformità di contenuto potrebbe essere dannosa per il volume di affari di molte imprese, che vedono così aggravarsi le procedure burocratiche a loro carico. Lo stesso Parlamento si era inoltre pronunciato in senso contrario sull’allungamento da trenta a sessanta giorni del termine per la prima verifica. Valutazioni che, secondo Foti, lasciano ipotizzare irregolarità nel lasso di tempo intercorso tra l'espressione del parere parlamentare e l'adozione definitiva del provvedimento. Aspetti che rendono auspicabile il ritorno alla formulazione originariamente concordata in sede parlamentare.
D/09 - Emilia Romagna - Deliberazione di Giunta regionale n. 1109 del 27 luglio 2009
(Fonte: Diario Prevenzione)
In data 27 luglio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha adottato la DGR (Delibera di Giunta Regionale) n° 1109 con oggetto “Accertamento assenza di tossicodipendenza e assunzione
sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato-Regioni 18/09/2008): modificazioni ed integrazioni alla DGR 170/2009”.
Il documento, che sostituisce integralmente la precedente DGR 170/2009, precisa le procedure accertative di primo e di secondo livello, le tariffe e, in particolare, indirizza a far eseguire le analisi di primo livello ai laboratori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità nell’effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise.
C/09 - RLS - Dopo la riforma (D.Lgs. 106/09) ecco i primi chiarimenti dell'INAIL
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
Con la modifica dell’art. 18 del T.U., la circolare del 25 agosto 2009, n. 43 ha fornito nuove istruzioni operative per le modalità di trasmissione della comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
I nuovi obblighi posti a carico del datore di lavoro e dirigenti sono:
- per chi avesse già ottemperato all’obbligo e se non ci sia stata nessuna variazione dalla data 1° gennaio 2009 alla data della circolare, non è previsto nessun adempimento;
- per chi non ha effettuato nessuna comunicazione precedente (circolare 11/2009), deve inviare la segnalazione secondo le istruzioni descritte nel provvedimento del 25 agosto;
- per chi non rientra nelle fattispecie previste, l’adempimento scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Successivamente comunicazioni devono essere effettuate sempre in caso di variazione dei nominativi. Nella circolare sono anche descritte le modalità per adempiere l’obbligo.
B/09 - Sicurezza, pena ridotta dopo la rimozione delle irregolarità
(Fonte: EdilPortale - Paola Mammarella)
Cassazione: sconti di un terzo anche per illeciti riscontrati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico
Novità per le aziende che non sono in regola con le norme sulla sicurezza. Potranno usufruire di forti sconti di pena i vertici dell'impresa che rimuovono tempestivamente le irregolarità, anche quelle riscontrate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione, che con la Sentenza 29545/2009 del 17 luglio scorso, ha interpretato le norme sulla sicurezza del lavoro ammettendo la riduzione di un terzo della pena anche per fatti pregressi.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, l’imputato, nella qualità di responsabile della ditta individuale, era stato accusato di non aver installato parapetti su tutti i lati del vuoto su punteggi alti fino a 20 metri, non aver allestito un impianto elettrico in grado di prevenire gli incendi e i pericoli derivanti dai contatti accidentali con gli elementi sotto tensione, non aver collegato a terra le parti metalliche dell’impianto.
Il 17 giugno 2008 il Tribunale di Napoli lo aveva dichiarato colpevole, condannandolo a un’ammenda di 3 mila euro.
L’imputato ha però presentato ricorso in Cassazione sostenendo di aver ottemperato alle prescrizioni antinfortunistiche subito dopo l’invito alla regolarizzazione.
Il ricorso è risultato ammissibile visto che il Decreto Legislativo 81/2008 prevede la riduzione di un terzo della pena a favore del contravventore che si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
Il procedimento ha dovuto inoltre tenere conto dei limiti di prescrizione, fissati a quattro anni e mezzo e spirati il 3 agosto 2008 dal momento che il reato era stato commesso il 3 febbraio 2004.
A/09 - Il Testo del D. Lgs. n. 81/08 coordinato integrato
(Fonte: Blumatica)
L'Azienda Blumatica mette a disposizione il testo del Decreto legislativo n. 81/08 integrato con:
- Legge 7 Luglio 2009 n.88
- D.Lgs. 3 Agosto 2009 n.106
Molto utili le sanzioni integrate nel testo.
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