Sicurezza sui luoghi di lavoro

C/07 - Confapi e Federmanager: si all'accordo sulla sicurezza

(Fonte: Confapi)

Siglato l'accordo tra Confapi e Federmanager sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla responsabilità amministrativa delle imprese.
Tra i punti dell'accordo l'istituzione del Fondo Sviluppo Sicurezza e l'individuazione nella Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani), supportata dal Fondo Dirigenti Pmi (per quanto di propria competenza), dell'ente bilaterale paritetico deputato ad occuparsi di sicurezza.
Comunicato stampa Confapi, (20 luglio 2009)
SICUREZZA E D.LGS 231/01: CONFAPI E FEDERMANAGER FIRMANO INTESA
E' stato sottoscritto oggi da Paolo Galassi, Presidente di Confapi, Confederazione della piccola e media industria privata e Giorgio Ambrogioni, Presidente di Federmanager, Federazione nazionale dirigenti aziende industriali un inedito accordo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità amministrativa delle imprese che riguarda l'intera platea delle pmi italiane. Si tratta della prima intesa che Federmanager stipula con un' associazione datoriale su queste materie.
In particolare, l'accordo prevede che, in attuazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008, sia la Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani), supportata dal Fondo Dirigenti Pmi (per quanto di propria competenza), l'ente bilaterale paritetico deputato ad occuparsi di sicurezza. Altra importante novità è l'istituzione del Fondo Sviluppo Sicurezza che, alimentato da risorse pubbliche e private, avrà il compito di finanziare ogni tipo di attività sulla materia, favorire momenti informativi sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma soprattutto di incoraggiare sinergie tra gli organismi paritetici di Confapi e Federmanager sui temi della sicurezza e dell'ottimizzazione dei processi aziendali.
Presso la Fondazione IDI saranno operativi il Comitato Paritetico Nazionale (che ha tra i suoi compiti l'elaborazione delle linee guida e il coordinamento delle risorse del fondo) e il Comitato tecnico scientifico che svolgerà compiti di validazione dei modelli organizzativi previsti dal D.lgs n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese. In pratica quest'ultimo, su richiesta delle aziende, fornirà attestazione dell'adozione dei modelli di organizzazione e gestione e vigilerà sull'effettiva efficace attuazione di questi. Nuove funzioni quindi, che si aggiungono alla tradizionale attività della Fondazione, rivolta alla formazione dei dirigenti e dei quadri direttivi.
Inoltre, l'ente bilaterale ha il compito di organizzare un servizio di assistenza tecnica, finalizzata alla realizzazione di una cinquantina di modelli organizzativi standard tarati sulle diverse tipologie di imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei diversi comparti produttivi. Un lavoro che coinvolgerà direttamente i vari territori e l'INAIL, nei confronti del quale Federmanager e Confapi hanno sottoscritto un avviso comune. Per questo sono state istituite cinque articolazioni regionali specifiche della Fondazione per le aree della Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Veneto, territori che vedono una significativa presenza di dirigenti del sistema Confapi.
«Stiamo vivendo una fase storica che impone ai dirigenti di riflettere approfonditamente sul proprio ruolo e sui fattori che ne legittimano l'azione a livello individuale e collettivo - afferma Giorgio Ambrogioni, Presidente di Federmanager - Il tema della sicurezza, unito a quelli dell'etica e della responsabilità sociale, costituiscono occasioni in cui il management deve sapersi porre come protagonista e garante. L'intesa con Confapi non solo è coerente con tale visione ma è anche la prova che modelli di relazioni industriali moderni e coinvolgenti sono possibili se c'è la volontà politica di realizzarli».
«Sul tema della sicurezza non si scherza - commenta Paolo Galassi, Presidente di Confapi - In una pmi addetti, dirigenti e imprenditore lavorano a strettissimo contatto e sono quindi tutti potenzialmente a rischio se operano in un ambiente che non rispetta gli standard di sicurezza imposti dalla legge. Per questo è fondamentale educare alla cultura della sicurezza tutte le figure che operano nel contesto industriale. L'accordo di oggi va proprio in questa direzione: unire le forze per insegnare che non ci troviamo davanti ad un costo aggiuntivo o a una perdita di tempo, ma ad un investimento irrinunciabile per l'impresa».

 

B/07 - La Legge Comunitaria 2008 e le modifiche al D. lgs. 81/2008

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

La legge comunitaria 2008, la Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2008, n. 161, Supplemento Ordinario n. 110, all'art. 39 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200), sostituisce il comma 11 dell'articolo 90 del d.lgs. 81/2008, "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" disponendo che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, eccetto per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000,00. In tal caso, infatti, le funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
L'art. 39 della Legge modifica inoltre l'art. 91 del d. lgs. 81/2008 "Obblighi del coordinatore per la progettazione", aggiungendo al comma 1 la lettera b-bis) predisponendo che il coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, oltre agli obblighi di cui alle lettere a) e b), coordini l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma.

 

A/07 - Testo Unico, entro il 24 luglio in Consiglio dei Ministri?

(Fonte: Diario per la Prevenzione )

Il provvedimento dovrà essere: - approvato dal Consiglio dei Ministri (entro il 24 o al massimo entro il 31 luglio) e inviato al Presidente della Repubblica per la firma.
I tempi tecnici per concludere il percorso dell'approvazione del "testo correttivo" del d.lgs81/08 sono molto stretti: il ministro Sacconi dovrà "girare" la "bozza" delle modifiche accolte dal Governo nel "decreto correttivo", che deve:
- essere diramata agli altri Ministeri (in particolare al Ministero di Giustizia)
- essere esaminata in un apposito "pre-Consiglio" dei Ministri
- essere approvata dal Consiglio dei Ministri
- essere inviata all'esame (e firma) del Presidente della Repubblica.
Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri (entro il 24 o al massimo entro il 31 luglio)
Infatti:
- il provvedimento dovrà essere controfirmato dal Presidente della Repubblica, entro il 16 agosto 2009 (data di scadenza della delega)
- considerando che al Presidente della Repubblica (per prassi) i testi dei provvedimenti devono essere inviati almeno 15 giorni prima della firma.